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Rischio industriale

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SOL SPA | Caradonna Logistics Srl | Chimica Dr. Fr. D’Agostino SPA | Informazione alla Popolazione e Norme di Autoprotezione | Adempimenti urbanistici

Il rischio industriale è legato alla presenza sul territorio di stabilimenti industriali che utilizzano o detengono sostanze pericolose (tossiche, infiammabili o esplosive) per le loro attività produttive, esponendo, quindi, la popolazione e l’ambiente circostante ad un potenziale incidente rilevante.
Pertanto, i processi industriali che richiedono l’uso di sostanze pericolose, in condizioni anomale dell’impianto o del funzionamento, possono dare origine a eventi incidentali -emissione di sostanze tossiche o rilascio di energia- di entità tale da provocare danni immediati o differiti per la salute umana e per l’ambiente, all’interno e all’esterno dello stabilimento industriale.
Un incidente industriale può quindi provocare conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, nonché danni alla popolazione e al territorio.

Per rischio industriale si intende la possibilità che, in seguito a un incidente in un insediamento industriale, si sviluppi un incendio con il coinvolgimento di sostanze infiammabili, una esplosione con il coinvolgimento di sostanze esplosive, o una nube tossica con il coinvolgimento di sostanze che si liberano allo stato gassoso, ovvero la liberazione non controllata in ambiente di sostanze dannose allo stato liquido i cui effetti possano causare danni alla popolazione o all’ambiente.

Sostanze pericolose

Le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze pericolose comportano classificazioni diverse nelle categorie di pericolo (D.Lgs. 03/02/1997 nr. 52 e D.Lgs. 14/03/2003 nr. 65).

Le sostanze e i preparati pericolosi che determinano gli incidenti rilevanti sono invece indicati nel D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (più nota anche come “Seveso III”) relativo ai pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Le sostanze pericolose possono essere:

Sostanze tossiche
Composti chimici che provocano effetti negativi sull’organismo umano se inalati, ingeriti o assorbiti. 

Sostanze infiammabili
Composti chimici che possono liberare un gran quantitativo di energia termica.

Sostanze esplosive
Composti chimici che possono liberare un gran quantitativo di energia barica.

Sostanze inquinanti
Composti chimici che, qualora si diffondano nell’ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali.

Effetti di un incidente industriale

Gli effetti di un incidente industriale, a seconda che siano provocati da incendi, esplosioni o nube tossica, possono essere classificati come segue:

Effetti sulla salute

Possono essere di differente tipo, a seconda che l’esposizione sia di natura fisica (incendio o esplosione) o chimica (sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera durante l’incidente). In questo caso gli effetti variano a seconda delle caratteristiche delle sostanze pericolose, della loro concentrazione, della durata d’esposizione e dalla dose assorbita.

Incendio (sostanze infiammabili)
Effetti dovuti al calore e ai fumi della combustione (ustioni, intossicazione, danni alle vie respiratorie).

Esplosione (sostanze esplosive)
Effetti dovuti alle onde d’urto provocate da un’esplosione anche con lancio a distanza di materiale (traumatismi).

Nube tossica (sostanze che si liberano allo stato gassoso)
Effetti dovuti a intossicazione acuta procurati da inalazione, ingestione o contatto con la sostanza (malessere, lacrimazione, nausea, difficoltà respiratorie, perdita di conoscenza e, a seconda della gravità, anche effetti letali).

Effetti sull’ambiente

Nube tossica
Sono principalmente legati alla contaminazione del suolo, dell’acqua, dell’atmosfera e degli alimenti, da parte delle sostanze tossiche rilasciate.

Effetti sulle cose

Incendio o esplosione
Sono rappresentati dai danni alle strutture ed infrastrutture, in particolare crollo di edifici o loro parti, rottura di vetri, danneggiamento degli impianti, esplosione, incendi.

Gli effetti di un incidente industriale possono essere mitigati dall’attuazione di piani di emergenza adeguati, sia interni sia esterni. Questi ultimi prevedono misure di autoprotezione e comportamenti da fare adottare alla popolazione. Pertanto, una piena conoscenza di questi aspetti costituisce la premessa indispensabile per ridurre il rischio industriale ai livelli più bassi possibili, prevenendo danni alle cose, alla salute ed all’ambiente.

Normativa “Seveso III” (D.Lgs. 105/2015)

È quanto mai opportuno richiamare l’attenzione su alcune definizioni contenute nel Decreto Legislativo 26 giugno 2015, nr. 105 che, coerentemente con le direttive europee, identifica fra le altre cose, in base alla natura e quantità delle sostanze pericolose detenute, diverse categorie di industrie a rischio di incidente rilevante, associando a ciascuna di esse determinati obblighi. All’articolo 3 del D.Lgs 105/2015 vengono enunciate varie definizioni, delle quali si richiamano le più importanti da conoscere:

  • «stabilimento»: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore
  • «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1 del citato D.Lgs., ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;
  • «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1.
  • «impianto»: un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
  • «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso;
  • «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
  • «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1;
  • «deposito»: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
  • «rischio»: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.

Per “incidente rilevante”, così come definito dal D. Lgs. 105/2015, si intende “un evento quale un’emissione, un incendio, o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante la normale attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l’ambiente all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengono una o più sostanze pericolose“.

Il rischio potenziale di incidente rilevante varia in base alla quantità e qualità delle sostanze pericolose presenti e trattate negli stabilimenti e ai loro cicli produttivi.

In corrispondenza di uno stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante, viene inoltre effettuata una mappatura del territorio con l’individuazione delle zone a rischio (e relative aree di danno) che vengono così suddivise:

Zona di massima esposizione
Rappresenta la zona nelle immediate vicinanze dello stabilimento ed è generalmente esposta a effetti sanitari gravi e irreversibili.

 Zona di danno
Rappresenta una zona dove le conseguenze dell’incidente sono ancora gravi, in particolare per alcune categorie a rischio (bambini, persone anziane o malate, donne in gravidanza)

 Zona di attenzione
Rappresenta la zona più esterna all’incidente ed è interessata da effetti in genere non gravi.

Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto predispone il Piano di Emergenza Esterno (PEE) allo stabilimento e ne coordina l’attuazione. Il PEE ha quale scopo principale:

  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile;
  3. informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché in base a quanto trasmesso dal gestore ai sensi dell’articolo 20, comma 4, e dell’articolo 13, il Prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il Piano di Emergenza Esterno (comma 11, Art. 21 del D.lgs. 105/2015).

Stabilimenti RIR che interessano il territorio comunale

ll Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D. Lgs. n. 105/2015, rende noto l’Inventario Nazionale degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Divisione III- Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale in base ai dati comunicati dall’ISPRA a seguito delle istruttorie delle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (elenco aggiornato semestralmente), al seguente link:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/stabilimenti_rischio_industriale/2018/puglia.pdf

Nel territorio comunale di Modugno (BA) -allo stato- è ubicato un solo stabilimento di soglia inferiore ai sensi del D. Lgs. 105/2015: SOL SpA – Stoccaggio e distribuzione GAS (ad esclusione del GPL) all’ingrosso e al dettaglio in via dei Ciclamini, 19 – 70026 Modugno (BA)

Nei comuni limitrofi sono ubicati altri stabilimenti RIR, Caradonna Logistics Srl di Bitonto (soglia superiore) e Chimica Dr. Fr. D’Agostino SpA di Bari (soglia superiore), i cui effetti di un potenziale evento incidentale possono interessare esposti (civili abitazioni, attività produttive, infrastrutture strategiche etc.) ricadenti nel territorio di Modugno.

Infine, nel territorio di Palo del Colle è ubicato lo stabilimento della società Energas SpA (soglia inferiore) i cui scenari incidentali non hanno effetto sul territorio di Modugno.

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