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Adempimenti urbanistici

Ai sensi dell’Art. 22 del D.Lgs 105/2015 (Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione) nelle zone interessate dagli stabilimenti RIR si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze.

A tal fine, gli enti territoriali o altri enti competenti normativamente, nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti, della necessità di:

  1. prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
  2. proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;
  3. adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l’ambiente.

Pertanto, gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, comprendendo un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», denominato ERIR.

Strumento indispensabile, quindi, per assicurare il recepimento a livello delle pianificazioni urbanistiche dei requisiti minimi di sicurezza, è appunto il particolare elaborato tecnico denominato Elaborato Rischi Incidenti Rilavanti (ERIR), relativo al controllo dell’urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti RIR. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal D.M. 09/05/2001 ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti (nonché nei casi di modificazione delle stesse), e comunque almeno ogni cinque anni.

Ferme restando le competenze del Comune in merito agli strumenti di pianificazione territoriale, per quanto attiene la presenza di stabilimenti RIR all’interno della Zona ASI del Comune di Modugno, competente alla stesura ed all’adozione dell’Elaborato RIR, è il Consorzio ASI cui compete la predisposizione e l’adozione del Piano Urbanistico Esecutivo dell’Agglomerato Industriale Bari-Modugno e relative NTA per le zone che ricadono nel perimetro dell’Agglomerato Bari-Modugno del Piano di Sviluppo Industriale del Consorzio A.S.I., essendo tali aree, soggette alle normative del suddetto piano.

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