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Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2021

Si riporta di seguito il testo dell’Ordinanza Sindacale n. 28 del 03/06/2021, con la quale viene dichiarato sul territorio comunale di Modugno lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2021, in osservanza della legge n. 353/2000, della legge regionale n. 38 del 12/12/2016, della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 ed in ottemperanza al D.P.G.R. n. 115/2021.

Segue il testo dell’Ordinanza Sindacale N. 28/2021

IL SINDACO

VISTO il Regio Decreto nr. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”.

VISTO l’Art. 59 del Regio Decreto nr. 773 del 18 giugno 1931 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” riguardante il divieto di accensione dei fuochi nei campi, nei boschi ed in prossimità di insediamenti.

VISTA la Legge nr. 353 del 21 novembre 2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed in particolare l’Art. 2 che definisce come incendio boschivo “un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

VISTO il Decreto Legislativo nr. 01 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e sue successive modificazioni ed integrazioni (fra cui il Decreto Legislativo nr. 02 del 06 febbraio 2020 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»”) ed, in particolare, quanto previsto dall’Art. 16, comma 1 che individua gli “incendi boschivi” fra le “Tipologie di rischi di protezione civile” attribuendo alle Regioni la funzione specifica relativa allo “spegnimento degli incendi boschivi” (Art. 11, comma 1, lett. m).

VISTA la Legge Regionale nr. 18 del 30 novembre 2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, per le parti ancora vigenti.

VISTO il Piano di Emergenza Comunale approvato con D.C.C. nr. 30 del 06/11/2019 con particolare riferimento al punto 9.4 “Rischio incendi boschivi e di interfaccia” e 9.4.4.4.1 “Funzioni e obblighi dei comuni” dove è espressamente previsto che “Il Sindaco provvede inoltre annualmente, ai sensi della legge regionale n. 38/2016 e delle disposizioni contenute nel D.P.G.R. annualmente adottato ed inerente alla Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ad emanare apposita ordinanza sindacale contenente divieti e prescrizioni per il proprio territorio comunale al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi boschivi e/o di interfaccia”.

VISTA la Legge Regionale nr. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” ed, in particolare, gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute, nonché il regime sanzionatorio previsto.

VISTA la Legge Regionale nr. 53 del 12 dicembre 2019 “Sistema regionale di protezione civile” ed, in particolare, l’Art. 6 “Funzioni e compiti dei comuni” e l’Art. 12 “Piano regionale in materia di incendi boschivi”.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia nr. 115 del 21/04/2021 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2021, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019” (Pubblicato sul BURP nr. 57 del 22/04/2021), con il quale ai sensi dell’Art. 1 è stato dichiarato “lo stato di grave pericolosità per gli incendi” per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, per tutto il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre il suddetto periodo.

VISTO l’Art. 4, comma 5 della L. 353/2000 che stabilisce, tra le altre cose, che “i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni”.

VISTO l’Art. 182, comma 6-bis del D.lvo nr. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che stabilisce fra le altre cose, come “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata” e che i comuni hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di detto materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità.

VISTO l’Art. 6, del D.Lgs. 01/2018 che individua il Sindaco quale “autorità territoriale di protezione civile”.

VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri Prot. 29356 del 19/05/2020 (Pubblicata sulla G.U. n. 135 del 27/05/2020) “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2020. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti” che ha rimarcato “l’importanza dell’azione che i Comuni possono condurre nelle attività di prevenzione sui propri territori, attraverso l’istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia e l’emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione”.

VISTO l’Art. 8 del citato D.P.G.R. nr. 213/2020 che ha stabilito come “i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia”.

VISTA la Legge Regionale nr. 37 del 14 dicembre 2011 “Ordinamento della polizia locale” che fra le funzioni ad essa demandate, in particolare, all’Art. 5, comma 2, lett. j) prevede anche la “vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi”.

VISTO l’Art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, ed in particolare quella di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sulla scorta dell’istruttoria condotta dal competente ufficio “Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile”

CONSIDERATO che l’approssimarsi della stagione estiva, il conseguente incremento della temperatura e le ulteriori condizioni climatiche proprie dell’attuale periodo determinano un significativo incremento del rischio di incendi nell’agro del comune di Modugno ed impongono allo scrivente l’adozione di un immediato provvedimento contingibile e urgente teso ad imporre misure di prevenzione e contrasto all’uopo specifiche;

ORDINA

    1. nell’ambito del territorio comunale è dichiarato, a partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre 2020, lo “stato di grave pericolosità per gli incendi” per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, a pascolo nonché ogni ulteriore area il cui incendio abbia suscettività ad espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
    2. in caso di necessità contingenti e mediante apposito provvedimento adottato dalla Regione Puglia, i termini temporali suindicati (15 giugno – 15 settembre), potranno essere da quest’ultima anticipati al 1 giugno e/o posticipati, con efficacia anche sul territorio comunale, intendendosi ipso facto esteso il periodo di vigenza della presente Ordinanza ai nuovi termini eventualmente stabiliti dalla Regione Puglia, senza necessità adozione di ulteriore provvedimento sindacale;
    3. durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi dichiarato con D.P.G.R. nr. 213 del 27/04/2020, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (così come definito dall’Art. 2 della L. 353/2000), ovvero nelle aree immediatamente adiacenti ad esse, è tassativamente fatto divieto a chiunque, di:
      • accendere e bruciare residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale;
      • accendere fuochi di ogni genere;
      • far brillare mine o usare esplosivi;
      • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
      • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF e le altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
      • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
      • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
      • esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
      • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
      • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
      • abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
    4. le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, l’Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, la Città Metropolitana di Bari, i Consorzi di Bonifica, il Consorzio ASI di Bari, entro il 15 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale, con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, dovranno provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi di soccorso ed antincendio;
    5. i proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura dovrà essere comunque realizzata entro il 15 luglio;
    6. al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato ai sensi dell’Art. 1 del D.P.G.R. nr. 213 del 27/04/2020, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell’anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 2, comma 4 della L.R. 38/2016;
    7. i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree insistenti sul territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici, o comunque, tali da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
    8. i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, entro il 15 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, devono provvedere all’eliminazione dei rovi, della vegetazione infestante, delle sterpaglie nonché dei residui colturali, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi;
    9. è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire entro il 15 giugno, il ripristino e la ripulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, ove previsti, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;
    10. entro il 15 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo ai sensi di quanto previsto dall’Art. 3, comma 4, della L.R. 38/2016;
    11. i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 15 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
    12. i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 15 giugno a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili;
    13. al fine di prevenire il rischio di incendio di interfaccia ed il relativo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità nonché danni al cose e strutture, entro il 15 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità di cui all’Art. 1, i proprietari e/o i conduttori, a qualsiasi titolo, di aree incolte, suoli edificabili, aree di cantiere, spazi aperti (sia confinanti con la viabilità pubblica che interclusi fra strutture edilizie, quali giardini interni e/o aree verdi private) insistenti in area urbana ed all’interno dei centri abitati, devono provvedere all’eliminazione della vegetazione infestante, delle sterpaglie, della necromassa, dei residui vegetali nonché eventuali masserizie, rifiuti od altri materiali presenti, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi alle strutture ed infrastrutture urbane, sia pubbliche che private;
    14. entro il 15 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità di cui all’Art. 1, i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali nonché di aree ad essi destinati o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI, il gestore della Rete SNAM per gli impianti fuori terra, hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento a quegli insediamenti -anche se non a Rischio di Incidente Rilevante- nei quali siano presenti anche solo modiche quantità di sostanze pericolose e/o infiammabili (comprese le attività ad alto rischio esplosivo) quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tali da costituire a loro volta ulteriori sorgenti di innesco in grado di determinare per gravità ed estensione, un concreto pericolo di indurre una propagazione dell’incendio con “effetto domino” di cui al D.lvo 105/2015, trattandosi di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
    15. le prescrizioni di cui al punto 13) della presente Ordinanza, ai sensi dell’Art. 7 della L.R. 38/2106, si applicano anche ai proprietari, i gestori ed i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità i quali devono provvedere, entro il 31 maggio, ad adottare tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi;
    16. chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è obbligato -ai sensi dell’Art. 1 del D.P.G.R. nr. 213/2020- a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento;
    17. in occasione del verificarsi di incendi boschivi -salvo giustificato motivo- chiunque è obbligato, ai sensi ai sensi dell’Art. 33 del R.D. 3267 del 30/12/1923 a fornire il proprio aiuto o servizio al direttore delle operazioni di spegnimento, ovvero all’autorità convenuta;

DISPONE CHE

  • la Polizia Locale, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali Bari e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, ivi compreso il Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
  • salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. nr. 115/2021, nonché l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell’Art. 6 del D.P.G.R. nr. 115 del 21/04/2021, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 nonché secondo quanto previsto dall’Art. 12 della L.R. 38/2016. Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.
  • copia della presente Ordinanza, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul portale istituzionale del Servizio di Protezione Civile Comunale, viene comunicata al Prefetto della Provincia di Bari (anche ai fine degli adempimenti di cui all’Art. 54 del TUEL), alla Regione Puglia (Sezione Protezione Civile e Nucleo di Vigilanza Ambientale), alla Città Metropolitana di Bari ed agli altri Enti interessati alle predette prescrizioni, alla Questura di Bari, al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali Bari ed agli altri Organi di Polizia.

Modugno, 03 giugno 2021

F.to Il Sindaco
Ing. Nicola BONASIA

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